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   ACTI - CAMPANIA
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Con atto privato del 21 marzo 2016, registrato all'Agenzia delle Entrate Napoli 1 al n. 1961/3/2016 e' stata costituita l'ACTI CAMPANIA, Associazione senza fini di lucro nata con lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei trapiantati e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la sopravvivenza l'intervento di trapianto cardiaco.

II Presidente
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Estratto dallo STATUTO (statuto integrale)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1.È costituita un’organizzazione di volontariato denominata “ACTI - Associazione Cardiotrapiantati Italiani Campania”, di seguito denominata “Associazione”.

2. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L’associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L’ACTI - Associazione Cardiotrapiantati Italiani Campania è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania.

3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione.

4. L’Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

Art. 4

Finalità

1.  L’ “ACTI - Associazione Cardiotrapiantati Italiani Campania” è costituita esclusivamente al fine di:

a)     rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei cardiotrapiantati e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la sopravvivenza l’intervento di trapianto cardiaco;

b)     promuovere ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di trapianto il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, prima e dopo l’intervento;

c)     sensibilizzare la pubblica opinione sul prelievo e donazione di organi, per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco, intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita e adeguata disciplina del prelievo e del trapianto di cuore;

d)     sollecitare gli Enti pubblici, in specie Regioni e Unità Sanitarie Locali, a garantire condizioni ottimali sotto il profilo strutturale ed organizzativo per l’esecuzione degli interventi di trapianto cardiaco;

e)     promuovere presso gli Enti predetti e l’Amministrazione statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all’evoluzione tecnologica in materia;

f)      svolgere ogni azione intesa a garantire la migliore qualità di vita dopo l’intervento, nonché l’inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psico–fisica dopo l’intervento;

g)     promuovere in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei propri associati;

Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi.

L’Associazione riconosce ed è riconosciuta dalla Associazione Nazionale CardioTrapiantati A.C.T.I. e pur avendo gestione amministrativa autonoma ne persegue gli stessi principi ispiratori che sono tra l’altro contenuti nel presente Statuto

2. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

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Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All’ ACTI - Associazione Cardiotrapiantati Italiani Sezione Campania possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.

2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.

3. La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

4. I soci dell’ACTI - Associazione Cardiotrapiantati Italiani Campania saranno automaticamente associati all’Associazione Nazionale Cardiotrapiantati ACTI.

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Art. 28

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.




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