Estratto dallo STATUTO (statuto integrale)
Titolo I
Art. 1
1.È
costituita un’organizzazione di volontariato denominata “ACTI - Associazione
Cardiotrapiantati Italiani Campania”, di seguito denominata “Associazione”.
2. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2
L’associazione
è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e
regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3
1.
L’ACTI - Associazione Cardiotrapiantati Italiani Campania è organizzazione
estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini
di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed
è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2.
Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania.
3.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su
principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti
alla vita ed all’attività dell’Associazione.
4.
L’Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a
quanto previsto all’art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni
normative della l.r. n. 12/95.
Art. 4
1. L’ “ACTI - Associazione
Cardiotrapiantati Italiani Campania” è costituita esclusivamente al fine di:
a)
rappresentare
e tutelare gli interessi morali e materiali dei cardiotrapiantati e di coloro
le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la sopravvivenza
l’intervento di trapianto cardiaco;
b)
promuovere
ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di trapianto il più
agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, prima e dopo
l’intervento;
c)
sensibilizzare
la pubblica opinione sul prelievo e donazione di organi, per facilitare
specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco, intervenendo
anche in sede parlamentare per una sollecita e adeguata disciplina del prelievo
e del trapianto di cuore;
d)
sollecitare
gli Enti pubblici, in specie Regioni e Unità Sanitarie Locali, a garantire
condizioni ottimali sotto il profilo strutturale ed organizzativo per
l’esecuzione degli interventi di trapianto cardiaco;
e)
promuovere
presso gli Enti predetti e l’Amministrazione statale ogni azione per migliorare
e mantenere le strutture sanitarie adeguate all’evoluzione tecnologica in
materia;
f)
svolgere
ogni azione intesa a garantire la migliore qualità di vita dopo l’intervento,
nonché l’inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con
particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione
congrua con la nuova condizione psico–fisica dopo l’intervento;
g)
promuovere
in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e
iniziative atte a garantire la tutela dei propri associati;
Per
il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà collaborare e aderire
a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché
con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere
collegamenti.
In
particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre
associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di
organi.
L’Associazione
riconosce ed è riconosciuta dalla Associazione Nazionale CardioTrapiantati
A.C.T.I. e pur avendo gestione amministrativa autonoma ne persegue gli stessi
principi ispiratori che sono tra l’altro contenuti nel presente Statuto
2.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra
elencate.
3. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 9
1.
All’ ACTI - Associazione Cardiotrapiantati Italiani Sezione Campania possono
associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione
che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.
2.
L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa
presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto
all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di
diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto
all’aspirante rifiutato.
3.
La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente
escluse partecipazioni temporanee.
4.
I soci dell’ACTI - Associazione Cardiotrapiantati Italiani Campania saranno
automaticamente associati all’Associazione Nazionale Cardiotrapiantati ACTI.
Art. 28
1.
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di
legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano.